STATUTO COMITATO BRENTA SICURO



STATUTO COMITATO
“BRENTA SICURO”
Presidente: Marino Zamboni  marizambo@libero.it
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituito il Comitato intercomunale denominato “Brenta Sicuro” con sede nell’ambito territoriale dei comuni attraversati dal fiume Brenta - La Cunetta tra le province di Padova e Venezia. Il Comitato è regolato dalle norme previste dal Codice Civile agli articoli 36 e seguenti e dal presente Statuto.
2) Il Comitato non ha fini di lucro e non svolge attività di natura commerciale. E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo Art. 2.
3) La durata del Comitato è illimitata.
Art. 2 Scopi e attività
1) Il Comitato è apartitico.
2) Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
3) Il Comitato promuove la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, alla tutela e rispetto dell’ambiente nonché alla salvaguardia della salute pubblica, con particolare riguardo agli aspetti del rischio idraulico relativi al fiume Brenta e alla rete idraulica minore (canali consortili, capofossi, fossi e scoline).
4) Il Comitato si pone inoltre come obiettivo quello di realizzare le iniziative idonee a promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, culturale, sociale ed economica del territorio ricompreso nei comuni attraversati dal tratto di fiume Brenta - La Cunetta.
5) Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
6) Il Comitato persegue gli obiettivi di cui sopra mediante:
- raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
- prestazioni professionali, di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
- promozione di azioni legali a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del loro diritto alla salute e a tutela dell’ambiente;
- promozione di ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente.
7) Il Comitato ha quindi l’obiettivo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche ambientali e sociali.
Art. 3 Risorse economiche
1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati testamentari;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
3) L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Art. 4 Soci
1) Il numero degli aderenti è illimitato.
2) Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche che, a partire dal sedicesimo anno d'età, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto. Per i minori di anni diciotto, sul modulo di iscrizione al Comitato va raccolta la firma congiunta di uno dei genitori del minore, in segno di consenso.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio è subordinata:
a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
b) al compimento del sedicesimo anno d'età;
2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate per iscritto.
3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. 
4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà
del Comitato.
Art. 7 Organi del Comitato
1) Sono organi del Comitato:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice-Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito
3) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
Art. 8 L'Assemblea
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
a) Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto.
b) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
c) Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) approva la quota associativa ed eventuali variazioni della stessa;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della convocazione.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi.¬ I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3) Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull’esclusione dei soci;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice¬ Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
5) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Egli dura in carica due anni ed è rieleggibile.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro più anziano in età del Consiglio.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 Il Segretario
Il Segretario dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente i rapporti con gli associati, e svolge ogni altro compito demandato dal Presidente, tra cui l’assistenza per la regolare convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo.
Art. 12 Il Tesoriere
Il Tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli ha il compito di gestire la cassa del Comitato e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma associata a quella del Presidente.
Art. 13 Norma finale
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 14 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

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